1. Servizio di comunicazione IVA.
Per tutte le imprese italiane vige l’obbligo della liquidazione periodica Iva. In altri termini i contribuenti devono a dichiarare la propria posizione IVA nei confronti dello Stato, evidenziando eventuali debiti o crediti. Chiaramente il conteggio dell’IVA avviene calcolando l’IVA pagata ai fornitori (IVA a credito) e quella incassata dai clienti che deve essere riversata allo Stato.
Tale calcolo porta a determinare quanto l’azienda o il professionista deve versare all’Agenzia delle Entrate.
Questa operazione dev’essere fatta con cadenza mensile o trimestrale, in base alle dimensioni del giro d’affari di un’azienda o di un professionista.
La nuova comunicazione dev’essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, indipendentemente dalla liquidazione, sia che si provveda alla mensile o alla trimestrale dell’IVA. Ciò significa che se un contribuente liquida mensilmente l’IVA (16 febbraio – 16 marzo – 16 aprile..) entro il 31 di maggio avrà l’obbligo di inviare anche la comunicazione dei dati delle singole liquidazioni mensili. Chi deve invece versare trimestralmente l’IVA dovrà farlo entro il 16 maggio, per il primo trimestre e, sempre entro il 31 maggio, provvedere alla comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni mensili.
L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 193/2016 (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) ha previsto l’introduzione di un nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute.
La comunicazione trimestrale telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute è obbligatoria per tutti i soggetti passivi di Iva, che sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, nonché di quelle ricevute e registrate. Sono comprese in questo obbligo anche le comunicazioni relative alle bollette doganali e i dati delle relative variazioni.
Cosa dev’essere comunicato?
Come devono essere trasmesse le comunicazioni?
Le informazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere inviate attraverso un file xml.
Consulenti, aziende di servizi e intermediari possono inviare la Comunicazione per conto del contribuente, a patto che il file xml sia firmato con la firma elettronica qualificata del contribuente o del responsabile della trasmissione da questi delegato.
Termini di invio
I soggetti obbligati dovranno provvedere all’invio della comunicazione trimestrale dei dati delle fatture e delle relative variazioni a decorrere dal primo gennaio 2017, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre . In via transitoria, la prima comunicazione dell’anno 2017, anziché trimestrale è semestrale, con scadenza il 18.09.2017. Entro il 28/02/2018 andrà trasmessa la comunicazione per il secondo semestre dell’anno 2017.
Obblighi di conservazione
Tutti i documenti informatici relativi all’invio delle comunicazione e delle relative notifiche devono essere soggetti a conservazione sostitutiva. La conservazione sostitutiva è obbligatoria e viene soddisfatta dall’agenzia delle entrate solamente per quei documenti informatici transitati dal sistema di interscambio (SOGEI), cosa che non avviene tramite FiscOline, EntraTel, Desktop Telematico. Cosa significa? Significa che l’obbligo di conservazione ricade interamente sul contribuente.
In ogni caso al momento SOGEI non ha previsto né messo a disposizione la conservazione di altre tipologie di documenti oltre alle fatture elettroniche. Quindi la conservazione di altri adempimenti come la comunicazione liquidazione IVA e relative ricevute non è prevista da SOGEI e ricade, anch’essa, interamente sul contribuente.
Il ruolo di responsabile della conservazione e quindi il relativo manuale della conservazione è demandato al contribuente.
Non sono chiari i termini di conservazione, di esibizione e il luogo di conservazione.
Infine, in caso di contenzioso, con la pubblica amministrazione il contribuente non avrebbe alcun contraddittorio.
Le sanzioni previste per la comunicazione ritardata o la mancata comunicazione IVA vanno da un minimo di 2 euro a fattura a un massimo di 1.000 Euro a trimestre. Per le comunicazioni trimestrali invece la mancata comunicazione, oppure la comunicazione incompleta, prevede sanzioni da un minimo di 500 Euro a un massimo di 2.000 Euro
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